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·23. September 2024

Friedkin, dopo la Roma anche l'Everton: cosa dice la UEFA sulla multiproprietà

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Adesso è ufficiale. La famiglia Friedkin e Farhad Moshiri hanno raggiunto un accordo per il passaggio di proprietà dell’Everton, che sarà controllato dal gruppo americano, che possiede anche la Roma in Serie A. L’intesa è stata ufficializzata questo pomeriggio ed è soggetta ora all’approvazione delle autorità tra cui la Premier League, la Football Association e la Financial Conduct Authority.

Si allarga in questo modo la multiproprietà dei Friedkin, che poco più di un anno fa avevano già rilevato i francesi del Cannes. Un legame che andava anche oltre lo sport, considerando gli interessi della proprietà statunitense e il ruolo di primo piano della città francese (sede del noto Festival) per il mondo del cinema.


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Ora un nuovo ingresso sul fronte inglese, con i Friedkin che si uniscono ai numerosi gruppi che acquistano club sparsi per il mondo con l’obiettivo di creare sinergie e sviluppare dei modelli sostenibili. Tante le storie che coinvolgono anche società di alto livello, come il Manchester City (con il City Football Group), il Milan (con RedBird, che controlla anche il Tolosa), il Chelsea, che fa parte dello stesso gruppo dello Strasburgo o il Lipsia, nella galassia Red Bull.

Roma Everton regole multiproprietà – Cosa dice la Federcalcio europea

Ma cosa significa per i Friedkin, in termini di regole da rispettare, avere Roma ed Everton sotto lo stesso “ombrello”? La UEFA ha sempre posto particolare attenzione a queste realtà, in particolare in caso di partecipazione alle coppe europee da parte di squadre che fanno parte dello stesso gruppo. L’articolo 5 del regolamento sulla Champions League recita infatti: «Per garantire l’integrità delle competizioni UEFA per club (vale a dire UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League), si applicano i seguenti criteri:

Nessun club che partecipa a una competizione UEFA per club può, direttamente o indirettamente:

  • detenere o negoziare titoli o azioni di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione UEFA per club;
  • essere socio di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione UEFA per club;
  • essere coinvolto a qualsiasi titolo nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione UEFA per club; o
  • avere qualsiasi potere nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione UEFA per club.

Nessuno può essere coinvolto simultaneamente, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di più di un club che partecipa a una competizione UEFA per club.

Nessuna persona fisica o giuridica può avere il controllo o l’influenza su più di un club che partecipa a una competizione UEFA per club, tale controllo o influenza essendo definiti in questo contesto come:

  • detenere la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti;
  • avere il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione, direzione o controllo del club;
  • essere azionista e controllare da solo la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti del club; o
  • poter esercitare con qualsiasi mezzo un’influenza determinante nel processo decisionale del club».

Al comma 2 dello stesso articolo, si specifica invece che «se due o più club non soddisfano i criteri volti a garantire l’integrità della competizione, solo uno di loro può essere ammesso a una competizione UEFA per club, secondo i seguenti criteri (applicabili in ordine decrescente):

  1. il club che si qualifica per merito sportivo alla più prestigiosa competizione UEFA per club (ovvero, in ordine decrescente: UEFA Champions League, UEFA Europa League o UEFA Europa Conference League);
  2. il club che si è classificato in posizione migliore nel campionato nazionale dando accesso alla relativa competizione UEFA per club;
  3. il club la cui federazione è classificata più in alto nelle liste d’accesso».

Il comma 3 sottolinea che «le società non ammesse sono sostituite», e dunque che «una società che non è ammessa alla competizione viene sostituita dalla squadra successiva meglio classificata nel massimo campionato nazionale della stessa federazione, a condizione che la nuova società soddisfi i criteri di ammissione».

Roma Everton regole multiproprietà – Le novità con il cambio format delle coppe

Fino a questo punto l’articolo 5 è rimasto inalterato rispetto al regolamento utilizzato fino alla stagione 2023/24, mentre è cambiato il comma 4. Nella versione del regolamento in vigore fino alla passata stagione, il testo recitava: «Questo articolo non è applicabile se uno dei casi elencati al paragrafo 5.01 si verifica tra un club qualificato direttamente alla fase a gironi della UEFA Champions League e uno qualificato per una qualsiasi fase della UEFA Europa Conference League».

In sostanza, l’impossibilità per due squadre ammesse alle due diverse competizioni di scontrarsi nel loro cammino europeo “eliminava” i problemi legati alla multiproprietà. La stessa cosa non poteva dirsi per due club controllati dallo stesso azionista e presenti – per esempio – uno in Champions e uno in Europa League. Questo perché l’incrocio tra le competizioni (le terze classificate in Champions scalavano in Europa League) poneva il rischio di una sfida tra i club della medesima proprietà.

Con il nuovo format delle coppe europee, i passaggi da una competizione UEFA per club all’altra sono stati eliminati. Da qui, l’aggiunta del comma 5 che specifica: «Questo articolo non è applicabile se si verifica uno dei casi elencati al Paragrafo 5.01 tra:

  • un club che si qualifica (in conformità con l’Articolo 3) per la UEFA Champions League e accede direttamente alla fase a gironi e un club che si qualifica per la UEFA Europa League o UEFA Conference League;
  • un club che si qualifica (in conformità con l’Articolo 3) per la UEFA Champions League e accede direttamente ai playoff (percorso campioni o percorso lega) o al terzo turno di qualificazione del percorso lega o per la UEFA Europa League e accede direttamente alla fase a gironi e un club che si qualifica per la UEFA Conference League».

In sostanza, data l’eliminazione dei passaggi da una coppa europea all’altra all’interno della stessa stagione, la multiproprietà sarà tollerata anche per club che prenderanno parte a competizioni “attigue”, come la Champions e l’Europa League o l’Europa League e la Conference League.

Roma Everton regole multiproprietà – La gestione del caso City-Girona

Insomma, tutto dipenderà dall’eventuale qualificazione di Roma ed Everton per la medesima competizione per club UEFA. Se ciò accadesse, come farebbero le due squadre a non essere estromesse dal torneo? Una risposta arriva dalla gestione dei casi Manchester City-Girona e Manchester United-Nizza, disciplinati dalla Federcalcio europea proprio questa estate.

Nel dettaglio, per poter essere conformi alle norme UEFA, le proprietà hanno trasferito le loro quote di Girona e Nizza a trust indipendenti attraverso una struttura denominata “blind trust” istituita sotto la supervisione della Prima Camera del CFCB. Tale blind trust è stato accettato dall’organismo su base eccezionale per le competizioni UEFA 2024/25. I trust scambieranno regolarmente informazioni con la CFCB Prima Camera durante la stagione 2024/25.

«Di conseguenza, per la stagione 2024/25, quanto segue – spiega la UEFA – si applica al livello di Girona FC e OGC Nice:

  • il controllo effettivo e la presa di decisioni di questi club sono sotto gestione esclusiva del trust;
  • a seguito delle dimissioni dei membri del consiglio di amministrazione, l’investitore non è più rappresentato nel consiglio di amministrazione e non ha la capacità di nominare direttamente nuovi amministratori nel consiglio;
  • il trust nomina i nuovi amministratori nel consiglio;
  • gli investitori non hanno alcuna capacità di influenzare le decisioni sportive;
  • gli investitori non hanno alcuna capacità di influenzare il club attraverso diritti di veto o accordi contrattuali stipulati con altri azionisti;
  • gli investitori sono limitati nella loro capacità di fornire finanziamenti;
  • i bilanci del club usciranno dal perimetro del bilancio consolidato delle holding di controllo».

«Inoltre, come ulteriore prova della loro indipendenza, i club interessati si sono impegnati a:

  • non trasferire giocatori tra di loro, né a titolo definitivo né in prestito, direttamente o indirettamente, da luglio 2024 a settembre 2025, con l’eccezione degli accordi di trasferimento preesistenti che erano stati stipulati prima dell’apertura dei procedimenti CFCB;
  • non concludere alcun tipo di cooperazione, accordi tecnici o commerciali congiunti tra di loro; e
  • non utilizzare alcun database di scouting o giocatori congiunto», spiega la UEFA.

Dal 1° luglio 2025, le quote del Girona e del Nizza saranno trasferite nuovamente ai rispettivi investitori. Di conseguenza, in assenza di modifiche significative alla composizione azionaria, governance o finanziamento dei club, la società spagnola e quella francese torneranno sotto il controllo o l’influenza decisiva dei loro investitori.

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