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·15. Januar 2026

L’Udinese patteggia per la plusvalenza Mandragora: solo una multa per club e dirigenti

Artikelbild:L’Udinese patteggia per la plusvalenza Mandragora: solo una multa per club e dirigenti

Il Tribunale Federale Nazionale della FIGC ha messo la parola fine al procedimento disciplinare legato al trasferimento di Rolando Mandragora dalla Juventus all’Udinese, un’operazione risalente all’estate del 2018 e che ha avuto effetti anche nei bilanci degli anni successivi. La decisione – come emerge da documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza – è stata depositata il 14 gennaio 2026, a seguito di un deferimento della Procura Federale notificato nel dicembre scorso.

Al centro della vicenda c’è la struttura dell’operazione con cui Mandragora passò dalla Juventus all’Udinese. Nei documenti ufficiali depositati presso la Lega Serie A, la cessione veniva accompagnata da un diritto di opzione in favore del club bianconero per il riacquisto del calciatore nella stagione 2020/21, a fronte di un importo prefissato. Formalmente, dunque, la Juventus avrebbe avuto solo la facoltà – e non l’obbligo – di riportare il giocatore a Torino.


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Le ragioni dietro il deferimento dell’Udinese

Secondo la Procura Federale, però, la realtà dei fatti sarebbe stata diversa. Le indagini hanno portato alla luce una serie di elementi che farebbero pensare all’esistenza, fin dall’origine, di un obbligo irrevocabile di riacquisto a carico della Juventus, concordato con l’Udinese ma mai dichiarato nei moduli federali. Un accordo “sostanziale” che non avrebbe trovato riscontro nella documentazione ufficiale, in contrasto con le norme federali che impongono la massima trasparenza nelle operazioni di trasferimento dei calciatori.

A supporto di questa ricostruzione, la Procura ha richiamato bozze contrattuali scambiate tra i dirigenti delle due società, corrispondenza via mail e messaggi, oltre all’esistenza di una scrittura privata contenente l’impegno irrevocabile al riacquisto. In alcuni documenti interni della Juventus, inoltre, l’importo del riacquisto veniva considerato come un vero e proprio debito verso l’Udinese, segnale – secondo l’accusa – della natura vincolante dell’accordo.

Un ruolo rilevante è stato attribuito anche alle testimonianze raccolte nel corso dell’indagine. Dirigenti coinvolti nell’operazione hanno confermato che l’impegno al riacquisto era ritenuto una condizione essenziale dell’affare sin dalla fase iniziale. Persino il padre del calciatore, ascoltato dagli inquirenti, ha riferito che l’accettazione del trasferimento all’Udinese era avvenuta sulla base della garanzia – seppur verbale – di un ritorno certo alla Juventus.

Secondo la Procura Federale, questa impostazione dell’operazione avrebbe consentito all’Udinese di ottenere benefici contabili e fiscali nei bilanci chiusi tra il 2019 e il 2021, rappresentando formalmente l’accordo come un trasferimento definitivo con semplice opzione, anziché come un’operazione destinata a concludersi con un riacquisto obbligato. Una ricostruzione ritenuta lesiva dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dal Codice di Giustizia Sportiva.

La vicenda si è poi concretizzata nell’ottobre 2020, quando la Juventus ha effettivamente riacquistato Rolando Mandragora dall’Udinese, a condizioni economiche diverse rispetto a quelle inizialmente indicate nei documenti depositati nel 2018. Anche questo passaggio è stato considerato coerente con l’ipotesi dell’esistenza di un accordo vincolante già definito anni prima.

Il patteggiamento e le sanzioni economiche

Prima dell’udienza davanti al Tribunale Federale Nazionale, tuttavia, le parti hanno raggiunto un accordo con la Procura Federale, utilizzando lo strumento previsto dall’articolo 127 del Codice di Giustizia Sportiva. Il Tribunale ha valutato corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni proposte, dichiarando efficaci gli accordi e disponendo la chiusura del procedimento.

Le sanzioni applicate consistono in ammende da 10.700 euro ciascuna per i due dirigenti dell’Udinese coinvolti all’epoca dei fatti e per la stessa società friulana, chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta. Non sono state inflitte penalizzazioni in classifica né altre sanzioni sportive.

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