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LazioPress.it

·27 July 2026

Caso Pirlo: "L’art. 9 stabilisce espressamente che "È vietata qualsiasi forma di pubblicità...."

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Pirlo-Italia: interviene il Codacons

Sembrava ormai fatta per Pirlo, era lui il prescelto per diventare il nuovo CT della panchina azzura. Le trattative si sono però complicate nel corso dei giorni, è infatti risultato testimonial di una società di scommesse russa.

Oggi il Codacons ha depositato l'annuncio esposto all'Autorità per le Comunicazioni sul caso di Andrea Pirlo e della sponsorizzazione ad una società di scommesse russa. L'atto è stato invitato all'Agcom: l'associazione ha richiesto di elevare le sanzioni, nei confronti di Pirlo e degli altri soggetti che sono coinvolti, previste dalla normativa vigente per pubblicità vietata a giochi e scommesse in denaro. Il Codacons ha ordinato l'immediata rimozione e la cessazione di ogni forma di pubblicità e di associazione d'immagine da tutti i canali accessibili dall'italiano.

Ecco cosa si legge nell'esposto

La sovrapposizione tra il ruolo di testimonial commerciale di un operatore di scommesse sportive (privo di licenza ADM) e la figura di un allenatore di altissimo livello genera un impatto mediatico e persuasivo di eccezionale gravità, idoneo ad associare l'immagine del gioco d'azzardo ai valori dello sport e della maglia azzurra, esponendo una platea indifferenziata di utenti, compresi numerosissimi minori, ad un messaggio promozionale altamente suggestivo. L’art. 9 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 stabilisce espressamente che "È vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media". Codesta Autorità, con la Delibera n. 132/19/CONS, ha adottato le Linee guida attuative del Decreto Dignità, chiarendo che il divieto comprende ogni forma di comunicazione promozionale, diretta o indiretta, svolta da personaggi famosi, influencer, atleti e testimonial. Dalle verifiche effettuate è altresì emerso che, nonostante i provvedimenti di oscuramento adottati nei confronti di domini riconducibili al marchio "Fonbet", la piattaforma sembrerebbe continuare ad essere raggiungibile anche dagli utenti italiani mediante sistemi di reindirizzamento verso domini alternativi. Tale circostanza, ove confermata, evidenzierebbe la concreta idoneità del messaggio promozionale diffuso tramite il testimonial Andrea Pirlo a raggiungere il pubblico italiano e ad incentivare l'accesso ad una piattaforma di scommesse da parte dei consumatori residenti nel territorio nazionale. La diffusione di tale campagna promozionale, affidata all'immagine di una delle più autorevoli figure del calcio italiano, appare pertanto suscettibile di esercitare un rilevante effetto persuasivo sui consumatori, incidendo in particolare sulle categorie maggiormente vulnerabili, quali i soggetti affetti da disturbo da gioco d'azzardo e i minori, proprio in ragione dell'autorevolezza e della notorietà del testimonial. Ove le condotte descritte risultino idonee a veicolare messaggi promozionali vietati sul territorio nazionale, la responsabilità sanzionatoria ex art. 9 D.L. 87/2018 si configura concorrentemente: in capo al testimonial (Andrea Pirlo) quale autore materiale dell'attività promozionale e veicolo dell'immagine pubblicitaria; in capo alla Società/Committente ("Fonbet"): quale soggetto economico beneficiario del messaggio promozionale e titolare del marchio; in capo ai proprietari ed editori dei canali telematici, informatici e social media: che consentono la diffusione e la fruibilità dei contenuti promozionali nei confronti del pubblico italiano”.

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