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·9 January 2026

FIGC condannata per abuso di posizione dominante nei tornei giovanili. Il parere dell’Avv. Lubrano

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Con sentenza n. 102/2026, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, ha accertato la avvenuta violazione dell’art. 102 TFUE (abuso di posizione dominante) nella condotta tenuta dalla FIGC, volta alla estensione della propria posizione dominante anche all’organizzazione di eventi e competizioni di tipo ludico-amatoriale e, di conseguenza, ha confermato la legittimità della Delibera dell’Autorità Garante Concorrenza e Mercato 18 giugno 2024, con la quale la stessa, alla luce di tale accertamento, aveva condannato la FIGC ad una sanzione pecuniaria di euro 4.203.000,00.

La sentenza in questione, in via generale, ha confermato che il Diritto Europeo (e, in particolare, il Diritto della Concorrenza, come disciplinato dagli artt. 56, 101 e 102 TFUE) si applica anche nel settore dello Sport, laddove lo stesso assuma una rilevanza economica (principio pacifico, sancito sin dagli anni ’70 dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ampiamente richiamata dal Consiglio di Stato).


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Nel caso in questione, secondo la sentenza del Consiglio di Stato (che ha riformato integralmente la sentenza del TAR Lazio n. 3409/2025, che aveva dato ragione alla FIGC ed annullato il provvedimento dell’AGCM), la FIGC ha adottato una serie di condotte, volte ad estendere la propria azione alla organizzazione di competizioni calcistiche anche di carattere amatoriale, complessivamente consistenti un abuso della propria posizione dominante nel mercato dell’organizzazione di competizioni calcistiche.

Il parere del prof. avv. Enrico Lubrano (Docente di Diritto dello Sport presso la LUISS Guido Carli e Avvocato con esperienza professionale specifica nell’ambito del Diritto Amministrativo e del Diritto dello Sport) è ampiamente favorevole a quanto statuito dal Consiglio di Stato.

«La sentenza del Consiglio di Stato in questione è pienamente condivisibile, a mio modo di vedere, sia dal punto di vista generale (applicazione del Diritto Europeo e del Diritto della Concorrenza anche allo Sport, principio ormai del tutto pacifico), sia dal punto di vista dell’analisi del caso di specie (accertamento di abuso di posizione dominante da parte della FIGC)». 

Enrico Lubrano«Infatti, la condotta complessivamente tenuta dalla FIGC, nel senso di estendere la propria azione anche alle competizioni amatoriali, di competenza degli Enti di Promozione Sportiva (costituita da una serie di azioni, tra le quali la previsione del divieto di partecipare alle competizioni amatoriali per le associazioni sportive affiliate alla stessa, mancata stipula di convenzioni con gli Enti di Promozione Sportiva, erronea configurazione del concetto di “agonismo” in tutte le attività calcistiche poste in essere da soggetti di età superiore ai 12 anni), non è risulta giustificabile in un’ottica di tutela degli interessi generali dello sport e della salute degli atleti, come ampliamente rilevato prima dall’Autorità Garante Concorrenza e Marcato e poi dal Consiglio di Stato nella sentenza in questione».

«Di particolare interesse, risulta essere il passaggio della sentenza che ha escluso la rilevanza della mancata impugnazione dei Comunicati Ufficiali con i quali la FIGC aveva posto in essere alcune delle condotte alla stessa contestate dall’Autorità Garante Concorrenza e Mercato (cfr. pagg. 12 e segg. della sentenza), rilevando come l’abuso di posizione dominante consista in una condotta complessiva, costituita da una serie di condotte combinate, rilevanti anche laddove le singole condotte siano atomisticamente legittime (come avviene nel mobbing o anche nello stalking)», ha aggiunto Lubrano.

«Tale considerazione, infatti, pone ormai il Diritto della Concorrenza come strumento di tutela autonomo e ulteriore rispetto alla Giustizia Sportiva, come già riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con varie decisioni, tra le quali quelle relative ai casi “Superleague” (CGUE 23 dicembre 2023) e “Diarra” (CGUE 4 ottobre 2024)», ha concluso l’avvocato.

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