Calcio e Finanza
·17 July 2026
Il TAR del Lazio respinge il ricorso di Cloudflare: multa da 14 milioni per la violazione delle norme antipirateria

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·17 July 2026

Resta confermata la maximulta da oltre 14 milioni di euro inflitta dall’AgCom alla fine dello scorso anno a Cloudflare Inc. per la violazione delle norme antipirateria. L’ha deciso il TAR del Lazio con due pressoché identiche sentenze con le quali ha respinto i ricorsi proposti dalla stessa Cloudflare Inc. e dalla sua rappresentante Cloudflare Portugal Unipessoal Lda.
Due le delibere dell’Autorità contestate: la prima del febbraio 2025 con la quale era stato ordinato alla società di disabilitare l’accesso ad una serie di contenuti pirata in attuazione di quanto previsto dalla Legge antipirateria; la seconda del dicembre scorso con la quale fu inflitta la maximulta a conclusione di un procedimento avviato per l’inottemperanza all’ordine impartito in precedenza.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamentava la nullità dell’ordine per difetto assoluto di attribuzione, o comunque l’incompetenza dell’AgCom ad emetterlo, deducendo che, ai sensi del Regolamento sui Servizi Digitali, la competenza a emettere ordini di inibizione, a vigilare sulla loro esecuzione e irrogare le relative sanzioni spetterebbe in via esclusiva all’Autorità nazionale di regolazione del settore del Portogallo (Anacom), Stato membro in cui ha sede Cloudflare Portugal, nominata da Cloudflare Inc. quale sua rappresentante legale.
Il TAR ha però ritenuto che il potere esercitato dall’Autorità italiana trovi il suo fondamento proprio nella Legge antipirateria «che attribuisce espressamente all’Agcom il potere di ordinare la disabilitazione dell’accesso ai contenuti diffusi in violazione del diritto d’autore nei confronti dei prestatori di servizi coinvolti, inclusi i fornitori di servizi VPN e DNS, ‘ovunque residenti e ovunque localizzati».
Dopo aver respinto i motivi di ricorso di tipo procedurale, e illustrato il quadro normativo di riferimento in tema di pirateria online, i giudici, sulla contestazione del quantum della multa inflitta, hanno ritenuto che la delibera sanzionatoria «si appalesa come il frutto di un corretto e proporzionato bilanciamento tra l’esigenza di repressione dell’illecito e la capacità patrimoniale del trasgressore»; e non sono stati ritenuti sussistenti «i presupposti per l’esercizio del potere di rideterminazione giudiziale del quantum».
«Le sentenze del TAR Lazio rappresentano una svolta storica nella tutela del diritto d’autore e dell’industria sportiva italiana – ha commentato l’Amministratore delegato della Lega Calcio Serie A, Luigi de Siervo –. Viene riconosciuta con assoluta chiarezza la piena legittimità dell’intero impianto normativo e tecnologico di Piracy Shield, confermando che la lotta alla pirateria digitale può e deve essere efficace anche nei confronti dei grandi operatori internazionali. Questa decisione certifica la bontà del percorso intrapreso dalle istituzioni italiane e premia il lavoro del Governo, dell’AGCOM, dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, sempre supportate nel loro operato dalla Lega Calcio Serie A, e di tutte le autorità che hanno creduto nella necessità di dotare il Paese di uno strumento innovativo per contrastare un fenomeno che per anni ha sottratto risorse fondamentali al sistema calcio.
«Il riconoscimento della legittimità dell’ordine di blocco e della sanzione superiore a 14 milioni di euro costituisce un messaggio inequivocabile: nessun soggetto, indipendentemente dalla propria dimensione o dal luogo in cui opera, può ritenersi al di sopra delle regole. Chi contribuisce, anche indirettamente, alla diffusione illecita dei contenuti protetti è chiamato a risponderne. La pirateria non è un comportamento senza conseguenze: danneggia il valore dei diritti audiovisivi, penalizza i club, gli investimenti, l’occupazione e l’intero ecosistema dello sport professionistico. Oggi arriva un’ulteriore conferma che la legalità deve prevalere anche nel mondo digitale. Per la Lega Calcio Serie A questa pronuncia rappresenta una vittoria che va ben oltre il singolo contenzioso: è un precedente destinato a rafforzare la tutela dei contenuti sportivi in Italia e a livello internazionale e conferma che Piracy Shield è uno strumento efficace, affidabile e pienamente conforme al quadro normativo nazionale ed europeo. Continueremo a lavorare con la stessa determinazione affinché il fenomeno della pirateria venga progressivamente eliminato, a tutela dei tifosi, dei broadcaster e del futuro del calcio italiano», ha concluso De Siervo.
«Il TAR mette nero su bianco i principi su cui poggia l’intero modello italiano di contrasto alla pirateria. AgCom può ordinare la disabilitazione dei contenuti illeciti anche ai prestatori stabiliti all’estero, ovunque residenti e ovunque localizzati come recita la legge. Ciò che conta non è dove ha sede l’operatore, ma dove l’illecito produce i suoi effetti: e questi si producono in Italia, sugli utenti italiani. Un primo passo, ma cruciale», così ha commentato su LinkedIn, Massimo Capitanio, commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
«È solo una sentenza di primo grado, ma quello che è stato scritto pesa, e indica una direzione chiara. Piracy Shield non è uno strumento che può mettere a repentaglio il funzionamento di internet, né attentare alla libertà di espressione. Quella messa in piedi da AgCom è un’infrastruttura di legalità e continuerà a esserlo. Uno strumento concreto per tutti gli operatori che vorranno collaborare nel rispetto delle leggi e con l’obiettivo di un ecosistema digitale più sicuro per tutt. Chi ha scelto di non accreditarsi alla piattaforma e di non presentare alcun reclamo non può poi lamentare la lesione delle proprie garanzie: il giudice ha qualificato la condotta come “intenzionale inottemperanzà”. Una sentenza complessa ma estremamente esaustiva, che mette nero su bianco un principio cardine: la legge antipirateria n. 93/2023 e la vigilanza di AgCom attraverso Piracy Shield sono parte di un impianto “al riparo dai dubbi di legittimità costituzionale e di compatibilità con la normativa sovranazionale paventati dalla ricorrente”», conclude Capitanio.
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