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·24 February 2026
🧨 Petardi e fumogeni fatali: MAXI multa per Frosinone e Bari, pioggia di ammende

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Fioccano le ammende al termine della 26a giornata di Serie B. Frosinone e Bari sono le due società a dover pagare di più. Queste le decisioni del Giudice Sportivo.
a) SOCIETÀ
Il Giudice Sportivo,premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata di ritorno i sostenitori delle Società Bari, Carrarese, Cesena, Juve Stabia, Padova, Palermo, Pescara, Reggiana, Venezia e Virtus Entella hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delleSocietà di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. FROSINONE per avere, suoi sostenitori, al 39° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo, non distante da un calciatore della squadra avversaria causandogli un grosso spavento e un lieve stordimento; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PALERMO per avere, al 22° del primo tempo, impedito l’ingresso sul terreno di giuoco di persona non identificata che causava la sospensione della gara per circa un minuto e mezzo.Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CARRARESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcune bottigliette nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.









































