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·3 June 2026
đ€ Sampdoria, presentato ricorso al Collegio di Garanzia per il caso Gregucci-Foti

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Il Collegio di Garanzia del CONI, attraverso il proprio canale ufficiale, ha reso noto che la Sampdoria ha presentato ricorso per il caso Gregucci-Foti.
il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente da parte dellâU.C. Sampdoria S.p.A., del sig. Matteo Manfredi, allâepoca dei fatti contestati Presidente del Consiglio di Amministrazione di U.C. Sampdoria S.p.A.; del sig. Jesper Fredberg, allâepoca dei fatti contestati Amministratore Delegato di U.C. Sampdoria S.p.A.; del sig. Angelo Adamo Gregucci, allâepoca dei fatti contestati allenatore responsabile della prima squadra di U.C. Sampdoria S.p.A., del sig. Salvatore Foti, allâepoca dei fatti contestati allenatore in seconda della prima squadra di U.C. Sampdoria S.p.A., contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per lâannullamento/revoca della decisione della Corte Federale d'Appello della F.I.G.C., II Sezione, n. 0124/CFA-2025 2026 (Registro procedimenti n. 0144/CFA/2025-2026), pubblicata, quanto al dispositivo in data 21 aprile 2026 e, quanto alle motivazioni, in data 29 aprile 2026, con la quale Ăš stato integralmente respinto il reclamo proposto dai ricorrenti avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale â Sezione Disciplinare â n. 0194/TFNSD-2025-2026, pubblicata, quanto al dispositivo, in data 10 marzo 2026 e, quanto alle motivazioni, in data 19 marzo 2026, nonchĂ©, ove occorrer possa, di quest'ultima pronuncia, e di tutti gli atti presupposti o conseguenti alle predette.
La vicenda trae origine dal deferimento spiccato dalla Procura Federale FIGC a seguito di una segnalazione del 3 novembre 2025, ad opera del Presidente dellâAIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio), pervenuta alla stessa Procura Federale della FIGC tramite la Segreteria del settore Tecnico FIGC, nella quale si riferiva di notizie di stampa che indicavano lâallenatore in seconda della societĂ U.C. Sampdoria S.p.A. espletare le funzioni di allenatore effettivo della prima squadra della societĂ genovese in luogo del sig. Angelo Adamo Gregucci regolarmente tesserato quale allenatore della prima squadra: ciĂČ, in spregio allâart. 40, comma 5, del Regolamento del S.T. della FIGC, secondo il quale âAi tecnici Ăš altresĂŹ vietato di svolgere mansioni riservate, in base al seguente regolamento, ai tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del comitato esecutivoâ.
Il Tribunale, con la decisione in epigrafe indicata e confermata dalla Corte Federale d0âAppello, ha ritenuto responsabili degli addebiti contestati i sigg.ri Pasquale Foti ed Angelo Adamo Gregucci, ed ha inflitto loro la sanzione della squalifica per la durata di dieci giornate di gara; ed ancora, i Sig.ri Jesper Fredberg e Matteo Manfredi, nelle rispettive qualitĂ , infliggendo loro la sanzione di mesi due di inibizione ciascuno e, in ultimo, la societĂ U.C. Sampdoria S.p.A., comminando la sanzione dellâammenda nella misura di ⏠5.000,00 a titolo di responsabilitĂ diretta ed oggettiva.
I ricorrenti â U.C. Sampdoria S.p.A. e sigg. ri M. Manfredi, J. Fredberg, A.A. Gregucci, S. Foti â chiedono al Collegio di Garanzia:







































