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·13 June 2025
Serie B, Play-out Salernitana Sampdoria: arriva la sentenza del Tfn sul ricorso dei granata! Ecco la decisione – Il COMUNICATO

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·13 June 2025
Secondo quanto riportato da Telenord è stato respinto il ricorso della Salernitana sulla tanto attesa sentenza del Tribunale Federale Nazionale riguardo l’annullamento dei play-out di Serie B.
Con questa decisione viene dunque conferma la doppia sfida per evitare la retrocessione tra la Salernitana e la Sampdoria con la doppia gara che si giocherà all’andata il 15 giugno al Ferraris di Genova, e al ritorno il 20 giugno all’Arechi di Salerno.
La Salernitana aveva presentato ricorso contro il rinvio comunicato dalla Lega B a sole 24 ore dall’originale play-out di Serie B e che si sarebbe giocata lo scorso 18 maggio, creando non poca frustrazione nell’ambiente granata.
Con la sentenza di oggi, dunque, ogni incertezza è stata spazzata via e le due squadre possono ora concentrarsi esclusivamente sulla preparazione di questi due match fondamentali per la loro salvezza, cessando anche le speculazioni che l’hanno coinvolta.
Di seguito il testo completo dell’ordinanza del Tribunale Federale Nazionale.
COMUNICATO – «IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Pierpaolo Grasso – Vice Presidente
Giammaria Camici – Componente
Andrea Fedeli – Componente
Andrea Giordano – Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, nella Camera di consiglio del 13 giugno 2025, sul ricorso ex art. 30 CGS CONI e 79 CGS FIGC proposto dalla società US Salernitana 1919 Srl avverso i Comunicati Ufficiali n. 211 del 18 maggio 2025 e n. 224 del 5 giugno 2025 emessi dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, la seguente ORDINANZA
Letto ed esaminato il ricorso proposto dalla US Salernitana 1919 Srl con il quale, impugnando i Comunicati Ufficiali nn. 211/2025 e 224/2025 della LNPB, viene chiesto: in via cautelare, disporsi la sospensione dei play-out previsti per il 15 e 20 giugno 2025; nel merito, annullare detti Comunicati e ordinare o indicare a FIGC e LNPB l’annullamento dei play-out e/o l’ampliamento del Campionato di Serie B 2025/2026 a n. 21 o 22 squadre;
Rilevato che, nell’odierna Camera di consiglio, come da atto di comunicazione e convocazione delle parti, risulta in trattazione l’istanza cautelare, essendo già fissata, per il giorno 19 giugno 2025, l’udienza di trattazione del merito; In esito all’esame valutativo del ricorso proprio della fase cautelare;
Ritenuto che, prima facie, appare sussistere la competenza del Presidente della LNPB all’emanazione degli atti impugnati, ai sensi dell’art. 27 comma 2 dello Statuto della LNPB
Preso atto che, con decisione n. 0211/TFNSD-2024/2025 pubblicata in data 30 maggio 2025, questo Tribunale, nel contraddittorio anche con le società intervenute Frosinone Calcio, US Salernitana e UC Sampdoria, ha irrogato alla società Brescia Calcio Spa la sanzione di otto punti di penalizzazione in classifica, di cui quattro da scontare nella corrente stagione sportiva, con conseguente riformulazione della classifica finale della “regular season” da parte della LNPB e posizionamento al 16° posto della US Salernitana ed al 17° posto della UC Sampdoria;
Preso atto che, con decisione n. 0111/CFA-2024-2025 pubblicata in data 10 giugno 2025, la Corte Federale d’Appello ha dato atto della rinuncia al reclamo proposto dalla società Brescia Calcio nei confronti di tutte le parti del primo grado dichiarando l’estinzione del giudizio d’impugnazione;
Ritenuto che, in conseguenza di quanto ora detto, la citata decisione n. 211/TFNSD-2024-2025 è divenuta definitiva con conseguente classifica finale della “regular season” del Campionato LNPB 2024/2025 con posizionamento al 16° posto della US Salernitana ed al 17° posto della UC Sampdoria, con inerente loro diritto a disputare i play-out;
Preso atto che, con decisione di cui al dispositivo prot. n. 00620/2025 del 10 giugno 2025, il Collegio di Garanzia dello Sport ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla US Salernitana 1919 Srl per l’annullamento/revoca del comunicato ufficiale n. 211 del 18 maggio 2025 della LNPB;
Ritenuto, anche in virtù della decisione emessa dal massimo Organo della giustizia sportiva, che il primo motivo di ricorso risulta privo di fumus boni iuris essendo fondato sulla eccepita illegittimità dell’ora citato C.U. n. 211/2025 LNPB, quale presupposto del C.U. n. 224 del 5 giugno 2025;
Ritenuto che gli altri due motivi di ricorso appaiono anch’essi privi di fumus boni iuris, in quanto attinenti a profili di contenuto organizzativo sportivo esulanti da aspetti giuridici (il secondo) ed esorbitanti dalla potestà e dalla giurisdizione di questo Tribunale (il terzo);
Riservata alla fase di trattazione del merito la regolazione delle spese anche della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Respinge l’istanza cautelare avanzata dalla società ricorrente.
Conferma l’udienza del 19 giugno 2025, ore 12:45».
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