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·20 de enero de 2026

Agenti sportivi, pubblicato il decreto attuativo sul nuovo regolamento: dalla formazione alle sanzioni, ecco le novità

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È stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il Regolamento di attuazione e integrazione del decreto legislativo n. 37 del 2021 in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso all’esercizio della professione di agente sportivo. Il provvedimento – decreto del Dipartimento per lo Sport del 2 dicembre 2025, n. 218 – dà finalmente piena attuazione a una riforma attesa da anni, completando il quadro normativo delineato dal legislatore nel 2021.

Registro nazionale e sistema informatico centralizzato

Cuore del nuovo assetto è il Registro nazionale degli agenti sportivi, affidato alla gestione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) attraverso un sistema informatico centrale.


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Il Registro è articolato in più sezioni (agenti, società di agenti, agenti stabiliti e agenti domiciliati) e prevede, come rilevante novità, l’istituzione di un’area dedicata ai contratti di mandato sportivo, che dovranno essere depositati presso le Federazioni competenti.

La centralizzazione consente alle Federazioni:

  • di verificare i soggetti che abbiano superato la prova generale;
  • di controllare la documentazione per l’iscrizione;
  • di ricevere, trasmettere e consultare i contratti di mandato.

Il CONI è confermato quale ente titolare del trattamento dei dati personali, rafforzando il suo ruolo di garante dell’interesse pubblico nella regolazione della professione.

Iscrizione annuale e controlli rafforzati sulle società

L’iscrizione al Registro nazionale resta condizione imprescindibile per l’esercizio dell’attività in Italia ed è limitata all’anno solare, con obbligo di rinnovo annuale.

Tra le principali novità si segnalano:

  • controlli più stringenti sulle partecipazioni minoritarie di persone giuridiche nelle società di agenti sportivi iscritte al Registro;
  • obbligo di trasparenza sull’oggetto sociale anche dei soci di minoranza;
  • collegamento strutturale tra iscrizione della società e iscrizione dell’agente persona fisica che la rappresenta.

Esame di abilitazione: confermata la struttura a due prove

Il decreto disciplina in modo puntuale l’esame di abilitazione nazionale, articolato in:

  1. prova generale, organizzata dal CONI, su diritto sportivo, diritto privato e diritto amministrativo;
  2. prova speciale, demandata alle singole Federazioni sportive, consistente in una prova orale, eventualmente preceduta da una prova scritta, finalizzata alla verifica della conoscenza dell’ordinamento federale.

Il superamento della prova generale mantiene validità biennale.

Sul fronte della formazione continua, il regolamento introduce un rafforzamento significativo dell’obbligo di aggiornamento professionale, che sale a 20 ore annue, raddoppiando il minimo previsto da alcuni regolamenti federali (tra cui quello FIGC).

L’obbligo:

  • può essere assolto tramite corsi, seminari e convegni organizzati o accreditati dalle Federazioni;
  • permane anche in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione, qualora segua una nuova iscrizione al Registro.

Agenti stranieri: disciplina più rigorosa

Il decreto distingue nettamente tra:

  • agenti stabiliti (UE, SEE e Svizzera), che possono operare in Italia previa procedura di riconoscimento del titolo, con eventuale misura compensativa;
  • attività temporanea e occasionale, ammessa per i cittadini UE entro il limite di un solo mandato per anno solare, di durata massima annuale;
  • agenti domiciliati extra UE, per i quali viene introdotta una disciplina più restrittiva.

Per questi ultimi:

  • è richiesto di essere abilitati da almeno un anno presso una Federazione straniera riconosciuta;
  • di aver eseguito almeno due mandati nell’ultimo anno;
  • la domiciliazione deve avvenire presso un agente iscritto al Registro nazionale;
  • l’iscrizione non ha più validità annuale, ma trimestrale, rinnovabile una sola volta nell’anno solare;
  • l’istituto è precluso a soggetti con domicilio, residenza o sede legale in Italia, San Marino o Città del Vaticano.

Regime sanzionatorio e contrasto all’abusivismo

Per la prima volta il regolamento dedica un articolo organico alle sanzioni disciplinari. Le violazioni possono comportare:

  • censura;
  • sanzioni pecuniarie;
  • sospensione fino a 36 mesi;
  • annotazione per chi eserciti l’attività senza iscrizione.

Resta ferma la segnalazione all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di esercizio abusivo della professione ai sensi dell’art. 348 del codice penale, nonché la responsabilità disciplinare di club e tesserati che si avvalgano di agenti non regolarmente iscritti.

Il decreto impone infine a CONI, Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e Federazioni sportive l’adozione degli atti di adeguamento entro sei mesi dall’entrata in vigore, aprendo una fase di coordinamento che dovrà necessariamente confrontarsi anche con i regolamenti sportivi internazionali.

Regolamento Agenti sportivi, il commento dell’avvocato Lubrano

Il parere del prof. avv. Enrico Lubrano (Docente di Diritto dello Sport presso la LUISS Guido Carli e Avvocato con esperienza professionale specifica nell’ambito del Diritto Amministrativo e del Diritto dello Sport) è ampiamente favorevole alla avvenuta emanazione del Decreto (atteso da tempo da tutti gli operatori di settore) ed ai relativi contenuti.

«Il Decreto Attuativo in questione si pone ad un livello subordinato rispetto alla fonte primaria costituita dal Decreto Legislativo n. 37/2021 e ad un livello sovraordinato rispetto alla disciplina posta dai Regolamenti del C.O.N.I. e delle singole Federazioni Sportive, che dovranno poi essere adeguati (entro sei mesi) al fine di renderli conformi al Decreto», spiega l’avvocato Lubrano.

«Il Decreto Attuativo è stato emanato un esito ad un’ampia istruttoria, nell’ambito della quale è stato sentito il CONI e sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato (Sezione Consultiva Atti Normativi, seduta 22 luglio 2025), dell’Autorità Garante Concorrenza e Mercato (parere 6 agosto 2025) e del Garante per la Protezione dei Dati Personali (provvedimento 25 settembre 2025): di conseguenza, il Decreto risulta essere stato già vagliato (sia pure in sede preventiva) dalle autorità competenti, sia per i profili amministrativi, sia per i profili relativi alla disciplina della concorrenza, sia, infine, per i profili relativi alla protezione dei dati personali».

« Dal punto di vista contenutistico, il Regolamento in questione si pone come un importante atto normativo di ricognizione, di attuazione e di integrazione della normativa di settore: esso disciplina il Registro nazionale degli agenti sportivi (art. 1), tenuto presso il  CONI (art. 2), con competenza della relativa Commissione Agenti Sportivi per quanto attiene iscrizioni, rinnovi e cancellazioni (art. 14); il Registro è articolato in quattro Sezioni, ovvero agenti sportivi (art. 3), società di agenti sportivi (art. 4), agenti sportivi stabiliti (art. 5) a agenti domiciliati (art. 15); il Decreto disciplina, infine, gli obblighi di copertura assicurativa e di aggiornamento professionale per gli agenti (artt. 8 e 9), l’esame di abilitazione nazionale (artt. 10-12) ed il regime disciplinare (art. 16)», conclude l’avvocato Lubrano.

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