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·18 de mayo de 2026
🚨 Niente prova TV per Delli Carri, STANGATA per Lovisa e Cerbone: le decisioni del Giudice Sportivo

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·18 de mayo de 2026

La semifinale d'andata play-off tra Juve Stabia e Monza ha portato con sè una coda velenosa che si riflette nelle decisioni del Giudice Sportivo, quasi interamente focalizzate sulla gara del Menti.
Le novità principali riguardano il difensore del Monza Delli Carri, reo di aver esultato in modo eccessivo dopo il gol arrivato all'88' e il ds della Juve Stabia Lovisa, che ha accusato l'operato arbitrale nel post gara. Di seguito il comunicato.
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione (a mezzo PEC pervenuta alle ore 8.34 del 18 maggio 2026) in merito alla condotta del calciatore Filippo Delli Carri (Soc. Monza) tenuta al 43° del secondo tempo;
acquisite le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;
questo Giudice ritiene che la prova televisiva, così come richiesta, si appalesa inammissibile, sotto un duplice profilo:
sotto un primo profilo - stante la tipizzazione delle modalità di segnalazione e/o richiesta al Giudice sportivo, di cui all’art. 61, co. 3, CGS (cfr. il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione …. la società che ha preso parte alla gara e il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati, hanno facoltà di depositare presso l’ufficio del competente Giudice sportivo una richiesta …) - poiché è stata introdotta mediante una modalità non codificata di segnalazione al Giudice sportivo costituita dalla richiesta della società mediata dalla Procura Federale;
sotto un secondo profilo, poiché il comportamento di cui alla segnalazione/richiesta non integra uno dei fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR, di cui all’art.61 del CGS;
P.Q.M.
dichiara inammissibile la segnalazione del Procuratore federale.
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso delle semifinali play-off i sostenitori delle Società Catanzaro e Juve Stabia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. JUVE STABIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un accendino sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DIAKITE' Salim (Juve Stabia): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Seconda sanzione).

Andrea Rosito/IPA Sport
INIBIZIONE A TUTTO IL 31 LUGLIO 2026
LOVISA Matteo (Juve Stabia): per avere, al 43° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva ed entrando sul terreno di giuoco, rivolto espressioni gravemente insultanti agli Ufficiali di gara; successivamente, al termine della gara, negli spogliatoi, assumeva un atteggiamento minaccioso sempre nei confronti degli Ufficiali di gara rivolgendogli ancora espressioni gravemente insultanti.
INIBIZIONE A TUTTO IL 30 GIUGNO 2026







































