Caso Ronaldo Juve: slitta ancora l’udienza dopo il ricorso del club bianconero. Ecco a quando è stata fissata ora, tutti i dettagli | OneFootball

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Juventusnews24

·15 mai 2025

Caso Ronaldo Juve: slitta ancora l’udienza dopo il ricorso del club bianconero. Ecco a quando è stata fissata ora, tutti i dettagli

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Caso Ronaldo Juve: è slittata nuovamente l’udienza dopo il ricorso effettuato dal club bianconero. Ecco a quando è stata fissata ora, novità

Come riferito da Calcio e Finanza, è slittata nuovamente l’udienza relativa al caso Ronaldo Juve, con la battaglia legale riferita alla mancata corresponsione per il fuoriclasse portoghese delle mensilità che erano state differite nell’ambito della manovra stipendi, risalente all’epoca dell’emergenza Covid. Dopo il primo rinvio rispetto alla prima data del 20 marzo scorso, c’è quindi un altro slittamento, con le parti che dovrebbero così incontrarsi davanti alla quinta sezione lavoro il prossimo 24 settembre alle ore 11.00.

Dove eravamo rimasti? Si riparte sempre dalla decisione del Collegio Arbitrale di accogliere parzialmente la richiesta di CR7, obbligando i bianconeri a versare a Ronaldo poco meno di 10 milioni di euro. Ma la Vecchia Signora aveva annunciato di aver presentato un ricorso, la cui udienza, è stata ora appunto fissata per il 14 maggio, posticipata rispetto al 20 marzo. Secondo i documenti, il giudice che segue il procedimento sul caso in particolare è Gian Luca Robaldo, mentre lo scorso 2 maggio sono state depositate le memorie di replica


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«In data 19 giugno 2023, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ha notificato alla Società una domanda di arbitrato con cui veniva richiesta, sulla base di prospettazioni e titoli alternativi, la condanna di Juventus al pagamento di circa € 19,5 milioni, per fatti connessi alla c.d. seconda manovra stipendi (stagione sportiva 2020/21). In data 29 giugno 2023, la Società ha trasmesso la propria risposta, sollevando eccezioni pregiudiziali e preliminari (tra cui quella relativa alla presenza di vizi formali della procura alle liti) e contestando, in fatto e in diritto, le prospettazioni avanzate dall’Ex Tesserato», la ricostruzione dei fatti da parte della Juventus nel fascicolo legato alla semestrale al 31 dicembre 2024.

«In data 30 giugno 2023, il giorno successivo alla trasmissione della risposta da parte della Società alla Prima Domanda, l’Ex Tesserato ha notificato alla Società una seconda domanda di arbitrato, identica alla Prima Domanda, salvo che la nuova domanda è stata accompagnata da una nuova e diversa procura alle liti; all’esito del relativo giudizio arbitrale, con lodo del 30 ottobre 2023 il collegio arbitrale ha rigettato la Seconda Domanda dichiarando la mancanza della propria potestas iudicandi, siccome pendente la Prima Domanda», prosegue la Juventus.

«All’esito del giudizio arbitrale di cui alla Prima Domanda, con lodo del 17 aprile 2024, gli Arbitri, con decisione a maggioranza, hanno:

  • rigettato la domanda dell’Ex Tesserato di nullità dell’accordo di riduzione dei compensi nella stagione sportiva 2020/21, riconoscendone la validità;
  • rigettato la domanda dell’Ex Tesserato di adempimento dell’asserito accordo di integrazione, rilevando l’assenza di un simile accordo tra le parti;
  • rigettato la domanda di annullamento dell’accordo di riduzione dei compensi, rilevando l’assenza di dolo in capo alla Società, la cui condotta non ha inciso sulla volontà dell’Ex Tesserato di sottoscrivere il predetto accordo di riduzione; e
  • accolto parzialmente la domanda formulata in estremo subordine dall’Ex Tesserato, accertando la responsabilità precontrattuale di Juventus derivante dal fallimento della trattativa, condannando la Società al pagamento di una somma pari a circa € 9,8 milioni(corrispondente alla metà della richiesta dell’Ex Tesserato) oltre interessi e rivalutazione monetaria Tale somma è stata puntualmente corrisposta dalla Società all’Ex Tesserato nell’esercizio 2023/2024».

Successivamente, «in data 26 settembre 2024, Juventus ha depositato il ricorso per l’impugnazione del lodo dinnanzi al Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, domandando di:

  1. annullare e/o dichiarare nullo il Lodo;
  2. dichiarare tenuto e condannare l’Ex Tesserato a restituire a Juventus Football Club S.p.A. quanto corrisposto in esecuzione del Lodo;
  3. porre a integrale carico e condannare l’Ex Tesserato al pagamento delle spese e dei costi del procedimento arbitrale oltre onorari del procedimento arbitrale».
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