Calcio e Finanza
·1 mai 2025
Caso ultras, Inzaghi e Calhanoglu patteggiano una giornata di squalifica: multe a Inter e Milan

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·1 mai 2025
Si chiude con una giornata di squalifica per Hakan Calhanoglu e Simone Inzaghi (che sconteranno con l’Hellas Verona) oltre a multe per l’Inter e il Milan, il caso legato ai rapporti con gli ultras nato dall’inchiesta della Procura di Milano. Lo ha reso noto la FIGC in un comunicato.
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 395 adottato nei confronti Hakan CALHANOGLU, Simone INZAGHI, Claudio SALA, Massimiliano SILVA, Javier Adelmar ZANETTI, Fabio PANSA e delle società F.C. INTERNAZIONALE MILANO e A.C. MILAN S.p.A, avente ad oggetto la seguente condotta:
Hakan CALHANOGLU, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C. Internazionale Milano S.p.A., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che devono caratterizzare il comportamento dei soggetti di cui all’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, sia in via autonoma che in relazione al precetto di cui all’art. 25, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, per avere, quantomeno a partire dalla stagione sportiva 2022-23, avuto rapporti con esponenti del gruppo Ultrà denominato “Curva Nord”;
Simone INZAGHI, iscritto nell’albo dei tecnici, all’epoca dei fatti tesserato come allenatore per la società F.C. Internazionale Milano S.p.A., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che devono caratterizzare il comportamento dei soggetti di cui all’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, sia in via autonoma che in relazione al precetto di cui all’art. 25, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, per avere avuto, quantomeno a partire dalla stagione sportiva 2022-23, rapporti con esponenti del gruppo Ultrà denominato “Curva Nord”;
Claudio SALA, all’epoca dei fatti procuratore, dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e responsabile della sicurezza della prima squadra della medesima società, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che devono caratterizzare il comportamento dei soggetti di cui all’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, sia in via autonoma che in relazione al precetto di cui all’art. 25, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, per avere, quantomeno nel corso delle stagioni sportive 2022-23 e 2023-24 intrattenuto rapporti con esponenti del gruppo Ultrà denominato “Curva Nord”;
Massimiliano SILVA, all’epoca dei fatti Supporter Liaison Office (SLO) tesserato per la società F.C. Internazionale Milano S.p.A., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che devono caratterizzare il comportamento dei soggetti di cui all’art. 2 del Codice di Giustzia Sportiva in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, sia in via autonoma che in relazione al precetto di cui all’art. 25, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, per avere, quantomeno nel corso delle stagioni sportive 2022-23 e 2023-24 intrattenuto rapporti con esponenti del gruppo Ultrà denominato “Curva Nord”;
Javier Adelmar ZANETTI, all’epoca dei fatti Vice Presidente della società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della sopra indicata società, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che devono caratterizzare il comportamento dei soggetti di cui all’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, sia in via autonoma che in relazione al precetto di cui all’art. 25, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, per avere avuto, quantomeno a partire dalla stagione sportiva 2022-23, rapporti con esponenti del gruppo Ultrà denominato “Curva Nord”;
Fabio PANSA, all’epoca dei fatti Supporter Liaison Office (SLO) tesserato per la società A.C. Milan S.p.A., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che devono caratterizzare il comportamento dei soggetti di cui all’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, sia in via autonoma che in relazione al precetto di cui all’art. 25, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, per avere, quantomeno nel corso della stagione sportiva 2023-24, avuto rapporti con esponenti del gruppo Ultrà denominato “Curva Sud”;
F.C. INTERNAZIONALE MILANO, per responsabilità , del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti ascritti ai Sig.ri Massimiliano Silva, Hakan Calhanoglu, Simone Inzaghi, Claudio Sala e Javier Adelmar Zanetti;
A.C. MILAN S.p.A, per responsabilità , del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti ascritti ai Sig.ri Davide Calabria e Fabio Pansa;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti: ⋅ Hakan CALHANOGLU, ⋅ Simone INZAGHI, ⋅ Claudio SALA, ⋅ Massimiliano SILVA, ⋅ Javier Adelmar ZANETTI, ⋅ Fabio PANSA, ⋅ Società F.C. INTERNAZIONALE MILANO, rappresentata dal legale rappresentante Giuseppe MAROTTA; ⋅ Società A.C. MILAN S.p.A, rappresentata dal legale rappresentante Giorgio Aronne FURLANI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni: ⋅ 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato in corso ed € 30.000 (trentamila/00) di ammenda Hakan CALHANOGLU, ⋅ 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato in corso ed € 15.000 (quindicimila/00) di ammenda Simone INZAGHI, ⋅ 30 (trenta) giorni di inibizione ed € 14.500 (quattordicimilacinquecento/00) di ammenda Claudio SALA, ⋅ 30 (trenta) giorni di inibizione ed € 14.500 (quattordicimilacinquecento/00) di ammenda Massimiliano SILVA, ⋅ € 14.500 (quattordicimilacinquecento/00) di ammenda Javier Adelmar ZANETTI, ⋅ 30 (trenta) giorni di inibizione ed € 13.000 (tredicimila/00) di ammenda Fabio PANSA, ⋅ € 70.000,00 (settantamila/00) di ammenda per la società F.C. INTERNAZIONALE MILANO, ⋅ € 30.000,00 (trentamila/00) di ammenda per la società A.C. MILAN S.p.A;
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