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·7 octobre 2025
đ±Ennesimo terremoto in Serie C: deferimenti per due club! I dettagli

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La FIGC, attraverso i loro canali ufficiali, ha annunciato il deferimento per due squadre di Serie C per violazioni amministrative. Nello specifico, le squadre interessate sono il Rimini e la Ternana, che giĂ da tempo non navigano in buone acque e, considerando che solitamente il deferimento Ăš un anticipo, potrebbero ricevere una penalizzazione in classifica nelle prossime settimane. Di seguito il comunicato, estratto da LaCasadiC.com:
âIl Procuratore Federale, a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare le societĂ Rimini e Ternana (Girone B di Serie C) nonchĂ© i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti per una serie di violazioni di natura amministrativa.
Nel dettaglio di seguito tutti i deferiti.
TERNANA CALCIO s.r.l.
Stefano DâAlessandro, allâepoca dei fatti amministratore unico della Ternana, Ăš stato deferito per non aver provveduto, entro il termine dellâ1 agosto 2025, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi allâesodo nonchĂ© degli altri compensi dovuti in favore dei tesserati
La società Ú stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore nonché a titolo di responsabilità propria. Alla società , inoltre Ú stata contestata la recidiva, ex art.18, comma 2, C.G.S..
RIMINI F.C. s.r.l.
Valerio Perini, amministratore unico del Rimini, Ăš stato deferito per non aver provveduto, entro il termine del 16 settembre 2025 al versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilitĂ di maggio e giugno 2025. Ai sigg.ri Valerio Perini e Sauro Cancellieri, rispettivamente amministratore unico e sindaco unico della societĂ , inoltre, Ăš stato contestato di aver sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione attestante circostanze non veridiche.
La societĂ Ăš stata deferita a titolo di responsabilitĂ diretta e oggettiva per le violazioni disciplinari ascritte ai propri tesserati nonchĂ© a titolo di responsabilitĂ propria. Alla societĂ , inoltre, Ăš stata contestata la recidiva, ex art.18, commi 1 e 2, C.G.Sâ.