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·8 septembre 2025
Extra B – Stangata per Rimini e Triestina, il TFN deferisce i due club: il comunicato

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·8 septembre 2025
Il Tribunale Federale Nazionale, attraverso una nota ufficiale, ha annunciato il deferimento di Rimini e Triestina per violazioni di natura amministrativa. I due club, che da un po’ di tempo si ritrovano in situazioni non idilliache sotto l’aspetto economico, non hanno presentato in tempo le garanzie necessarie.
Di seguito il comunicato, estratto da Gianlucadimarzio.com: “Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazioni della Lega Pro, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare l’U.S. Triestina Calcio 1918 (Girone A di Serie C) e il Rimini F.C. (Girone B di Serie C) per una serie di violazioni di natura amministrativa.
Nel dettaglio di seguito i deferimenti.
U.S. TRIESTINA CALCIO 1918
La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore, per non aver provveduto, entro il termine dell’8 agosto 2025, a prestare garanzie a copertura della rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti nonché a prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto ad Euro 1.000.000,00 dell’ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori tecnici e direttori sportivi tesserati, di cui ai C.U. 212/A del 21.3.25 e 294/A del 9.5.25.
La società è stata deferita anche a titolo di responsabilità propria e alla stessa è stata contestata la recidiva, ex art.18, comma 2, C.G.S..
RIMINI F.C.
Valerio Perini, amministratore unico del Rimini, è stato deferito per non aver provveduto, entro il termine dell’8 agosto 2025, a prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto ad Euro 1.000.000,00 dell’ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori tecnici e direttori sportivi tesserati, di cui al C.U. 294/A del 9.5.25.
La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta nonché a titolo di responsabilità propria. Alla società, inoltre è stata contestata la recidiva, ex art.18, comma 2, C.G”.