Inibizione Zappi, respinto il ricorso! Confermati i 13 mesi di stop: non sarà più presidente dell’AIA | OneFootball

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·28 April 2026

Inibizione Zappi, respinto il ricorso! Confermati i 13 mesi di stop: non sarà più presidente dell’AIA

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Inibizione Zappi, ricorso bocciato: restano i 13 mesi di stop e si chiude la sua era alla guida dell’AIA. Tutti i dettagli

Si è conclusa l’udienza di Antonio Zappi, presidente dell’AIA, davanti al Collegio di Garanzia del CONI, chiamato a esprimersi sul ricorso contro i tredici mesi di inibizione inflitti al dirigente. Come riportato da Sky Sport, il procedimento rappresenta un passaggio decisivo nella vicenda disciplinare che coinvolge il numero uno dell’associazione arbitrale.


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L’udienza si è aperta con la richiesta di rinvio avanzata dai legali di Zappi, motivata dal possibile collegamento tra questa vicenda e l’indagine in corso presso la Procura di Milano. L’avvocato Sergio Santoro ha sottolineato l’opportunità di attendere ulteriori sviluppi prima di procedere, ma il Collegio ha respinto l’istanza, decidendo di proseguire regolarmente con la discussione.

Con il rigetto della richiesta, il Collegio di Garanzia ha confermato la volontà di andare avanti nell’esame del ricorso, lasciando ora in attesa la decisione finale sulla sanzione. Per Zappi, autosospesosi nelle scorse settimane, si tratta di un passaggio cruciale per il proprio futuro istituzionale all’interno dell’AIA.

NOTA –  “Il Collegio di Garanzia dello Sport, all’esito dell’udienza a Sezioni Unite tenutasi in data odierna, HA RESPINTO il ricorso presentato dal dott. Antonio Zappi contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Corte Federale di Appello Nazionale presso la FIGC, la Procura Federale presso la FIGC, in contraddittorio con la Procura Generale dello Sport presso il CONI, e trasmesso per conoscenza al sig. Emanuele Marchesi, per l’integrale riforma e conseguente annullamento della decisione n. 0092/CFA-2025-2026 (Registro procedimenti n. 0106/CFA/2025-2026 e Registro procedimenti n. 0108/CFA/2025-2026 riuniti) della Corte Federale di Appello Nazionale, Sezioni Unite, FIGC, emessa in data 23 febbraio 2026 e notificata in pari data, con la quale, nel respingere il reclamo del suddetto ricorrente, è stata confermata la decisione n. 0143/TFNSD-2025-2026 del Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, FIGC del 22 gennaio 2026, con cui è stata irrogata, a carico del dott. Antonio Zappi, la sanzione di mesi 13 di inibizione; nonché di ogni eventuale atto, decisione, comunicato e/o provvedimento annesso e connesso, tra cui il dispositivo emesso dalla Corte Federale di Appello Nazionale presso la FIGC, in data 19 febbraio 2026, notificato in pari data, n. Dispositivo/0102/CFA-2025-2026 (Registro procedimenti n. 0106/CFA/2025-2026, Registro procedimenti n. 0108/CFA/2025-2026), con cui, all’esito dell’udienza di discussione del ricorso in appello presentato dal sig. Zappi Antonio, così decideva “Riuniti preliminarmente i reclami in epigrafe, li respinge”; la decisione n. 0143/TFNSD-2024-2025 (Reg. proc. n. 0119/TFNSD/2024-2025), emessa dal Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, FIGC, a seguito di udienza effettuata in data 12 gennaio 2026, e notificata in data 22 gennaio 2026, con la quale, per le violazioni ascritte al deferito, venivano applicate le seguenti sanzioni: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: – al dott. Antonio Zappi, mesi 13 (tredici) di inibizione”; le Ordinanze istruttorie emesse, in sede di udienza del 12 gennaio 2026, da parte del Tribunale Federale Nazionale FIGC, di cui Ordinanza/0026/TFNSD-2025-2026 e l’ordinanza emessa a verbale; il deferimento della Procura Federale FIGC n. Prot. 120 pfi 25-26/GC/blp. Ha, altresì, condannato il ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC“.

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