Caso Agnelli: i giudici amministrativi devono avere giurisdizione ad annullare le sanzioni sportive. Il parere dell’Avv. Lubrano | OneFootball

Caso Agnelli: i giudici amministrativi devono avere giurisdizione ad annullare le sanzioni sportive. Il parere dell’Avv. Lubrano | OneFootball

In partnership with

Yahoo sports
Icon: Calcio e Finanza

Calcio e Finanza

·18 dicembre 2025

Caso Agnelli: i giudici amministrativi devono avere giurisdizione ad annullare le sanzioni sportive. Il parere dell’Avv. Lubrano

Immagine dell'articolo:Caso Agnelli: i giudici amministrativi devono avere giurisdizione ad annullare le sanzioni sportive. Il parere dell’Avv. Lubrano

Con le conclusioni depositate in giudizio in data odierna sul caso dell’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli, l’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha indicato che i Giudici Amministrativi devono avere giurisdizione ad annullare ed a sospendere le sanzioni disciplinari sportive (conclusioni non vincolanti per la Corte di Giustizia).

In sostanza, secondo la valutazione dell’Avvocato Generale, non è compatibile con il Diritto dell’Unione Europea il c.d. “diritto vivente” sancito dalla Corte Costituzionale italiana (con le sentenze nn. 49/2011 e 160/2019) secondo il quale – in materia di sanzioni disciplinari sportive – il Giudice Amministrativo avrebbe una giurisdizione meramente risarcitoria, non potendo annullare (e sospendere) le sanzioni, ma soltanto riconoscere l’eventuale risarcimento dei danni (per equivalente) determinati dall’esecuzione delle stesse.


OneFootball Video


In particolare, l’Avvocato Generale ha evidenziato come – in un sistema multilivello di gerarchia degli ordinamenti giuridici e delle relative fonti normative (nel quale l’Ordinamento Europeo si pone ad un livello sovraordinato rispetto agli Ordinamenti Nazionali, con conseguente c.d. “primazia” del Diritto Europeo) – la limitazione alla tutela giurisdizionale prevista dal richiamato “diritto vivente” italiano (diritto alla tutela limitato alla sola possibilità di ottenere un risarcimento dei danni, con esclusione del diritto ad ottenere l’annullamento e la sospensione delle sanzioni disciplinari) non è compatibile con i superiori principi del Diritto Europeo, consistenti nel diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (art. 19.2 del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea) e nel diritto ad un rimedio effettivo innanzi ad un Giudice (art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea); di conseguenza, non può essere negato il diritto ad ottenere l’annullamento e la sospensione delle sanzioni disciplinari sportive innanzi al Giudice Amministrativo.

Molto favorevole alle conclusioni dell’Avvocato Generale è il parere del prof. avv. Enrico Lubrano, docente di Diritto dello Sport presso la LUISS Guido Carli e avvocato con esperienza professionale specifica nell’ambito del Diritto Amministrativo e del Diritto dello Sport. «Le conclusioni dell’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia sono pienamente condivisibili, essendo la limitazione alla sola tutela risarcitoria in materia disciplinare sportiva manifestamente incompatibile con i superiori principi di Diritto Europeo dallo stesso richiamati», ha commentato.

«Tale limitazione, infatti, non è giustificabile in ragione dell’autonomia dell’Ordinamento Sportivo, non avendo la stessa un riconoscimento diretto né nell’ambito del Diritto dell’Unione Europea, né nell’ambito della stessa Costituzione Italiana, come da me evidenziato in due contributi dottrinari critici relativamente alle due sentenze della Corte Costituzionale che hanno imposto tale limitazione alla tutela giurisdizionale (nn. 49/2011 e 160/2019). L’auspicio è che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea emani la propria sentenza finale (attesa per marzo 2026) in senso conforme alle conclusioni dell’Avvocato Generale (peraltro, allineate alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, da ultimo, sentenza 1 agosto 2025 sul caso RFC Seraing) e rimuova così un limite alla tutela giurisdizionale incompatibile con il Diritto Europeo e del tutto ingiustificabile, consentendo la piena riespansione del diritto alla tutela giurisdizionale, secondo i principi europei e costituzionali dell’inviolabilità e dell’effettività della stessa», ha concluso Lubrano.

Visualizza l' imprint del creator