Calcio e Finanza
·3 aprile 2026
Come si elegge il presidente FIGC? I pesi elettorali: decisivi i Dilettanti

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Il 22 giugno si terranno le elezioni federali che dovranno nominare il nuovo presidente della FIGC dopo le dimissioni di Gabriele Gravina in seguito alla mancata qualificazione, la terza di fila, della Nazionale ai prossimo Mondiali che inizieranno l’11 giugno e si disputeranno fra Stati Uniti, Messico e Canada.
Le candidature ufficiali si dovranno presentare entro il 13 maggio e al momento i nomi dei possibili candidati sono diversi: da Giancarlo Abete, attuale numero uno dei Dilettanti ai Giovanni Malagò, che ha da poco terminato il suo mandato da presidente del CONI. Poi ci sono gli outsider, da Matteo Marani, presidente della Lega Pro, a Demetrio Albertini, nome forte per i calciatori che ha già corso per la presidenza FIGC venendo battuto da Carlo Tavecchio nel 2014. Ma come viene eletto il presidente della FIGC.
Come detto l’assemblea elettiva FIGC è stata convocata per lunedì 22 giugno. Durante questa non viene eletto solamente il presidente, ma anche i consiglieri federali delle componenti e i diversi dai membri di diritto. Le candidature devono essere presentate 40 giorni prima, quindi entro il 13 maggio, accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall’accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica. La preliminare verifica dei requisiti di legge in capo ai candidati alla presidenza federale è effettuata dal Collegio di Garanzia del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
E ora si passa alla votazione. Ma prima bisogna conoscere chi ha il diritto di voto e quanto questo pesi, infatti, le preferenze dei delegati non hanno tutte lo stesso valore. Nell’ultima assemblea elettiva, le norme avevano previsto che, ai fini del calcolo delle maggioranze assembleari, il complesso dei voti spettanti ai delegati era pari a 516 voti: ovvero ciascuno delegato pesava in termini di voti secondo il peso della percentuale della propria componente. Questa la suddivisione dei delegati dell’assemblea elettiva che si è tenuta a febbraio dello scorso anno:
Il numero dei Delegati eletti per ciascuna Lega e per gli atleti e tecnici, nonché la ponderazione dei voti spettanti ai diversi Delegati, sono stabiliti dall’apposito regolamento elettorale emanato dal Consiglio federale, facendo salvo il principio che ogni società appartenente alle Leghe professionistiche esprima un proprio Delegato e comunque nel rispetto di quanto previsto dai Principi Fondamentali. Tra i Delegati atleti devono essere equamente rappresentati i professionisti e i dilettanti nonché le atlete e gli atleti. Tra i Delegati tecnici devono essere equamente rappresentate le categorie professionistiche e dilettantistiche. I regolamenti elettorali per le elezioni dei Delegati della LND, dei Delegati atleti e tecnici potranno prevedere che in aggiunta ai Delegati siano eletti anche i corrispondenti Delegati supplenti, i quali possano sostituirli nelle singole Assemblee in caso di impedimento temporaneo ovvero subentrare loro a titolo definitivo in caso di impedimento non temporaneo. I Delegati atleti e tecnici non possono ricevere né rilasciare deleghe. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti, e degli Organi federali, nonché i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società o organismi affiliati o tesserati né direttamente, né per delega.
Il Presidente Federale sarà eletto con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli. L’elezione del presidente federale avviene al primo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di tre quarti dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l’Assemblea. L’elezione avviene al secondo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l’Assemblea. L’elezione avviene al terzo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l’Assemblea. Se al terzo scrutinio tale maggioranza non è conseguita si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato la più elevata somma percentuale di voti espressi. È eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l’Assemblea. Tutte le votazioni avvengono con voto segreto e ponderato.
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