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·2 settembre 2026

🚨 Cosenza, vinto il ricorso contro il Comune: Guarascio ritorna al Marulla?

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Il Cosenza, dopo aver presentato ricorso al Consiglio di Stato presentato contro il Comune per la sospensione dell'utilizzo del Marulla, ha ricevuto l'esito.

Cosenza via dal Marulla

Il Comune di Cosenza ha dichiarato inagibile il San Vito - Gigi Marulla per tutto il 2026 e gran parte del 2027 per i lavori di ammodernamento dell'impianto sportivo. Tale provvedimento ha di fatto lasciato il club rossoblù senza una casa, costringendolo a trovare una sistemazione di fortuna in fretta e furia all'Ezio Scida di Crotone.


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L'esito del ricorso

Questa è la nota diffusa dal Consiglio di Stato in merito al ricorso presentato dal club rossoblù:

"Ritenuto che la sospensione per ben 18 mesi della concessione in essere fra l’Amministrazione comunale e il Cosenza Calcio S.r.l. potrebbe avere conseguenze irreversibili per la società appellante in termini di immagine, di risultati sportivi  ed economici; Ritenuto che  l’utilizzo dello stadio di Crotone, sia in quanto si trova a oltre 100 km di distanza da Cosenza, in un contesto in cui non risultano, allo stato, stabili collegamenti ferroviari diretti tra le due città, sia  per la sussistenza di una documentata  rivalità tra le opposte tifoserie,  appare  di difficile praticabilità; Ritenuto che, ferme restando le inderogabili esigenze di incolumità pubblica, l’Amministrazione comunale deve essere sollecitata a valutare  se esistano  soluzioni alternative al provvedimento comunale di “sospensione” della concessione per l’uso dello stadio durante la fase di cantiere e se sia possibile individuare prescrizioni, limitazioni di capienza, separazione delle aree di cantiere, programmazione speciale delle lavorazioni che consentano l’uso della struttura; Ritenuto che si tratterebbe delle stesse soluzioni che la documentazione di gara aveva espressamente valorizzato, premiando la capacità dell’aggiudicatario di assicurare nel modo migliore la separazione delle aree e la continuità delle attività sportive ufficiali già previste in via ordinaria dalla documentazione di gara; Ritenuto che il provvedimento impugnato deve essere, conseguentemente sospeso; Ritenuto che le spese processuali del giudizio cautelare possono essere, nondimeno, compensate.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) Accoglie l’appello (Ricorso numero: 6965/2026) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm".

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