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·4 febbraio 2026

Giudice Sportivo, confermata la squalifica a Pellegrini. Petardo contro Audero: la decisione

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Terminata la 23° giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha esposto le proprie decisioni relative al turno di campionato appena trascorso. Tra i verdetti emerge anche quello relativo alla squalifica per una giornata per Luca Pellegrini.

Il comunicato

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA  PELLEGRINI Luca (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Ammenda anche per il Genoa

Il Grifone dovrà pagare un'ammenda di 2.000€ a seguito del ritardo volontariamente provocato prima del fischio d'inizio in occasione della sfida contro la Lazio.


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Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. GENOA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa un minuto dell'inizio della gara.

La sanzione per l'Inter

Nel 23º turno uno dei casi che più hanno fatto discutere è stato il petardo lanciato in campo in occasione di Cremonese-Inter e scoppiato accanto al portiere Audero, ex nerazzurro. Un caso che chiaramente non è passato inosservato e per cui lo stesso Giudice Sportivo ha deciso di intervenire. L’Inter dovrà infatti pagare 50.000€ di multa, ma non solo. La diffida specifica prevede, che in caso di episodi simili in futuro, potranno essere adottati ulteriori provvedimenti: l’obbligo di disputare una più gare con uno più settori privi di spettatori; l’obbligo di disputare uno o più gare a porte chiuse; oppure nel caso più estremo, la squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni.

Ammenda di € 50.000,00 e diffida specifica: alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, vario materiale pirotecnico (petardi e fumogeni); in particolare, al 3° del secondo tempo, lo scoppio di un petardo lanciato nei pressi di un calciatore della squadra avversaria comportava il momentaneo stordimento del medesimo e la sospensione della gara per circa tre minuti; rilevato che, pur trattandosi di fatti particolarmente gravi, questo Giudice debba adeguatamente valorizzare, in senso attenuante, il comportamento disponibile e collaborativo della Società ai fini della quasi immediata identificazione dei responsabili dell'accaduto (art. 29 lett. c) CGS), nonché la palese dissociazione dalle gravi manifestazioni in atto (art. 29 lett. d) CGS) evidenziata in modo fattivo anche dai calciatori in campo, durante la gara e al termine della stessa. Si precisa che, in attuazione della diffida specifica, al ripetersi di simili comportamenti con rischio per l'incolumità di tesserati, Ufficiali di gara e personale addetto troveranno applicazione, ai sensi dell'art. 26 comma 3 CGS, una o più delle sanzioni previste dall'art. 8 comma 1 lett. d) e) f) CGS.

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