Calcio e Finanza
·20 luglio 2026
Il presidente Atelli (Commissione bilanci società) scrive a CF sul caso Agnelli: «La sentenza rafforza il sistema dei controlli sui conti dei club»

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·20 luglio 2026

Calcio e Finanza ha ricevuto una riflessione del Presidente della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico finanziario delle società sportive professionistiche, Massimiliano Atelli, sul caso Agnelli. Che pubblichiamo con grande piacere.
Ci sono molte angolazioni possibili di lettura dell’importante sentenza della Corte di giustizia europea del 16 luglio scorso, sulla vicenda che ha interessato Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene.
Indubbiamente, il punto principale sta nelle caratteristiche che, secondo la Corte UE, deve avere un giudice nazionale per potersi pronunciare a titolo definitivo – id est, in ultima istanza – nell’ambito di vicende in cui da illeciti sportivi si facciano derivare sanzioni individualizzate che colpiscono libertà fondamentali della persona riconosciute dal Trattato (ivi incluse, per quanto qui interessa, la libertà di circolazione dei lavoratori sancita dall’articolo 45 TFUE e la libertà di prestazione di servizi sancita dall’articolo 56 TFUE).
Non è tuttavia questo l’unico aspetto di interesse, a ben vedere. Va ricordato che ai diretti interessati è stata nella specie imputata, in qualità di dirigenti di un club (dunque, di persone fisiche svolgenti un’attività professionale nel settore sportivo), una condotta illecita finalizzata alla creazione di plusvalenze fittizie. Dunque, non una qualsiasi violazione, ma – nel presupposto del possesso di quella qualità soggettiva – l’aver trasgredito all’articolo 31 del Codice di giustizia sportiva della FIGC, intitolato “Violazioni in materia gestionale ed economica”, il quale, al comma 1, stabilisce che: «Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di calcio professionistiche e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. Salva l’applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida».


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