🔴 Le decisioni del Giudice Sportivo: 9 gli squalificati, la scelta su Caporale! Stangata per Possanzini | OneFootball

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·27 dicembre 2024

🔴 Le decisioni del Giudice Sportivo: 9 gli squalificati, la scelta su Caporale! Stangata per Possanzini

Immagine dell'articolo:🔴 Le decisioni del Giudice Sportivo: 9 gli squalificati, la scelta su Caporale! Stangata per Possanzini

Il Giudice Sportivo ha reso note le proprie decisioni a seguito del Boxing Day andato in scena ieri, valido per la 19a giornata del campionato di Serie B 2024-2025.

CALCIATORI ESPULSI


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SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BRIGNANI Fabrizio (Mantova): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei

confronti di un avversario.

CAPORALE Alessandro (Cosenza): per avere commesso un intervento falloso su un

avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

GHIGLIONE Paolo (Salernitana): per essersi reso responsabile di un fallo grave di

giuoco.

ILLANES MINUCCI Julian (Carrarese): per avere commesso un intervento falloso su

un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

HRISTOV Petko Rosenov (Spezia): per comportamento non regolamentare in campo;

già diffidato (Quinta sanzione).

NASTI Marco (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PALUMBO Antonio (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PUCINO Raffaele (Bari): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato

(Quinta sanzione).

TRIMBOLI Simone (Mantova): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

b) SOCIETA’

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della

gara, lanciato quattro petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29,

comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.500,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 1° del primo

tempo, lanciato un petardo sul terreno di giuoco, e uno nel recinto di giuoco; sanzione

attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVE STABIA per avere suoi sostenitori, durante

l’intervallo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco, e un petardo nel recinto di

giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

POSSANZINI Davide (Mantova): per avere, al 24° del secondo tempo, rivolto agli

Ufficiali di gara espressioni irriguardose.

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