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·21 ottobre 2025

🧐 Le decisioni del Giudice Sportivo: due giocatori squalificati, una giornata di stop per Foggia

Immagine dell'articolo:🧐 Le decisioni del Giudice Sportivo: due giocatori squalificati, una giornata di stop per Foggia

Il Giudice Sportivo ha reso note le proprie decisioni a seguito della disputa dell’8^ turno del campionato di Serie B 2025-2026.


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DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETÀ

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della ottava giornata andata i sostenitori delle Società Bari, Catanzaro, Juve Stabia, Mantova, Pescara, Reggiana, Südtirol, Virtus Entella hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

*********

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CESENA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato due bottigliette in plastica nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 47° del secondo tempo, in reazione a una provocazione lanciato una bottiglietta in plastica nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 200,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, al 47° del secondo tempo, lanciato due bicchieri pieni d’acqua nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORICALCIATORI ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARAINSIGNE Roberto (Avellino): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. NIKOLAOU Dimitrios (Bari): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FOGGIA Pasquale (Pescara): per avere, al 17° del primo tempo, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

e) PREPARATORI ATLETICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BERTELLI Paolo (Sampdoria): per avere, al 29° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni irriguardose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

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