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·15 settembre 2026

🚨 Le decisioni del Giudice Sportivo: due squalificati, STANGATE per Pagliuca e Arezzo

Immagine dell'articolo:🚨 Le decisioni del Giudice Sportivo: due squalificati, STANGATE per Pagliuca e Arezzo

Sono state appena comunicate le decisioni del Giudice Sportivo dopo al quarta giornata del campionato cadetto. Di seguito il comunicato.

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:


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a) SOCIETÀ

Il Giudice Sportivo, 

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata andata i sostenitori delle Società Arezzo, Ascoli, Avellino, Benevento, Catanzaro, Cesena, Cremonese, L.R. Vicenza, Padova, Palermo e Pisa hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera 

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * * 

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. AREZZO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sette fumogeni e numerose bottigliette nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. AVELLINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l'inizio del primo tempo e di circa due minuti l'inizio del secondo tempo.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto cori beceri ai sostenitori della squadra avversaria.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. BENEVENTO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l'inizio del primo tempo.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ASCOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio del primo tempo.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PADOVA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio del primo tempo.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI 

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

CURTO Marco (Empoli): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

LÉRIS Mehdi Pascal Marcel (Pisa): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

c) ALLENATORI

ESPULSI 

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €3.000,00 

PAGLIUCA Guido (Empoli): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, protestando platealmente, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti dell'Arbitro che reiterava tentando anche di impedire al Direttore di gara di abbandonare il terreno di giuoco.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA 

CAROBBIO Filippo (L.R. Vicenza): per avere, al 41° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara un'espressione ingiuriosa.

d) DIRIGENTI

ESPULSI 

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €2.000,00

MOSCARITOLO Antonio (Avellino): per avere, al 19° del secondo tempo, assunto reiteratamente un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

ANDREINI Alessandro (Virtus Entella): per avere, al 30° del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPB delle società.

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