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·8 settembre 2026
🚨 Le decisioni del Giudice sportivo: Mutarelli squalificato, la scelta su Prisco

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·8 settembre 2026

Il Giudice sportivo ha rilasciato le sue decisioni dopo la terza giornata di Serie BKT:
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata andata i sostenitori delle Società Ascoli, Avellino, Benevento, Hellas Verona, Juve Stabia e Palermo hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. AVELLINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del primo tempo di circa quattro minuti.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. MODENA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del primo tempo di circa quattro minuti.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 10° del primo tempo, lanciato una bottiglietta di vetro e due bottigliette di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. AREZZO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PALERMO a titolo di responsabilità oggettiva, er avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell'inizio del secondo tempo.
ILLANES MINUCCI Julian (Arezzo): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
PRISCO Antonio (Benevento): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
MUTARELLI Massimo (Sampdoria): per avere, al 23° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
SAPONARA Riccardo (Modena): per avere, al 35° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato in modo irrispettoso l'operato arbitrale







































