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·8 settembre 2026

🚨 Le decisioni del Giudice sportivo: Mutarelli squalificato, la scelta su Prisco

Immagine dell'articolo:🚨 Le decisioni del Giudice sportivo: Mutarelli squalificato, la scelta su Prisco

Il Giudice sportivo ha rilasciato le sue decisioni dopo la terza giornata di Serie BKT:

a) SOCIETÀ

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata andata i sostenitori delle Società Ascoli, Avellino, Benevento, Hellas Verona, Juve Stabia e Palermo hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.


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Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. AVELLINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del primo tempo di circa quattro minuti.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. MODENA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del primo tempo di circa quattro minuti.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 10° del primo tempo, lanciato una bottiglietta di vetro e due bottigliette di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. AREZZO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PALERMO a titolo di responsabilità oggettiva, er avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell'inizio del secondo tempo.

b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ILLANES MINUCCI Julian (Arezzo): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

PRISCO Antonio (Benevento): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

c) ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MUTARELLI Massimo (Sampdoria): per avere, al 23° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SAPONARA Riccardo (Modena): per avere, al 35° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato in modo irrispettoso l'operato arbitrale

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