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·28 ottobre 2025

Lotito mette nel mirino i fondi nel calcio: Ddl per trasparenza delle proprietà

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I soggetti esteri che acquistano almeno il 5% di una squadra di calcio devono costituire entro 90 giorni una società di diritto italiano con sede legale nel territorio nazionale, e i club devono comunicare i nominativi di persone fisiche e giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, almeno il 5%, nonché la provenienza dei fondi utilizzati per l’acquisizione.

Sono alcuni degli obblighi previsti da un disegno di legge presentato lo scorso 5 agosto dal senatore di Fratelli d’Italia Matteo Gelmetti e da quello di Forza Italia Claudio Lotito, che è anche presidente della Lazio, e assegnato alla 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) l’8 ottobre 2025.


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Lo scopo del disegno di legge è «garantire la massima trasparenza nella proprietà e nella gestione delle società calcistiche professionistiche operanti in Italia, al fine di prevenire situazioni opache, conflitti di interesse e possibili atti illeciti». Il Ddl si applica quindi a fondi di investimento, fiduciarie o veicoli societari esteri che acquisiscono o hanno acquisito, direttamente o indirettamente, partecipazioni di almeno il 5% di una squadra di calcio: oltre a costituire una società italiana, devono nominare un legale rappresentante residente in Italia.

La proposta contempla poi l’obbligo per ogni società di comunicare annualmente alla FIGC, alla lega di appartenenza e all’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) l’elenco nominativo di persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, almeno il 5% del capitale sociale o dei diritti di voto della società. Queste informazioni, insieme a quelle relative alla provenienza dei soldi usati per l’acquisizione, devono essere pubblicate sui siti ufficiali della FIGC e delle leghe professionistiche, e in caso di inottemperanza reiterata o volontaria ci sono sanzioni amministrative da 1 a 5 milioni di euro, irrogate dalla Federcalcio previo parere vincolante dell’Autorità nazionale anticorruzione.

Chi vende le proprie quote societarie a terzi, inoltre, deve comunicare alla federazione sportiva competente la reale identità dell’acquirente, e il club deve comunicare entro sette giorni dalla conclusione dell’acquisizione o dalla data di entrata in vigore della legge, l’identità del soggetto acquirente alla FIGC, alla lega di appartenenza e all’Anac l’avvenuta costituzione della società di diritto italiano e la nomina del relativo legale rappresentante.

Altrimenti si prevedono una sanzione a carico della società sportiva di 1 milione di euro per ogni settimana di inadempienza, o l’impossibilità per il fondo o veicolo estero di esercitare i diritti di voto connessi alla partecipazione o la responsabilità penale del legale rappresentante della società sportiva in caso di omissione volontaria o consapevole della comunicazione, punita con la reclusione fino a un anno. L’Anac, prevede la proposta, deve vigilare sull’adempimento di questi obblighi, trasmettendo eventuali segnalazioni all’autorità giudiziaria competente e alla FIGC per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

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