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Calcio e Finanza

·20 maggio 2026

Malagò candidato FIGC, il caso ineleggibilità in Senato: interrogazione parlamentare per Abodi

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Il tema della possibile ineleggibilità di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC arriva in politica. Come appreso da Calcio e Finanza infatti il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della 7ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), ha depositato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, sul tema appunto della possibile ineleggibilità di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC.

Al centro dell’atto parlamentare vi è il nodo dell’applicabilità della normativa sul cosiddetto «pantouflage» all’ex presidente del CONI, in vista delle elezioni federali fissate per il 22 giugno 2026, con la richiesta di un chiarimento preventivo alle autorità competenti per garantire «certezza del diritto, trasparenza e uniformità applicativa» nel sistema sportivo.


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Il testo integrale della interrogazione a risposta scritta:

Interrogazione a risposta scritta al Ministro per lo sport e i giovani

Per sapere, premesso che:

  • il dott. Giovanni Malagò ha ufficializzato la propria candidatura alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la cui elezione risulta fissata per il 22 giugno 2026;
  • la candidatura ha riacceso il dibattito pubblico e giuridico in merito all’applicabilità della disciplina sul cosiddetto «pantouflage» degli ex vertici del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
  • l’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dalla legge n. 190 del 2012 (cosiddetta «Legge Severino»), nonché l’art. 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013, prevedono un periodo di raffreddamento di tre anni per i soggetti che, avendo esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di una pubblica amministrazione, assumano incarichi presso soggetti privati destinatari di attività di regolazione, vigilanza o finanziamento da parte della medesima amministrazione;
  • l’ANAC, nella delibera n. 436 del 5 novembre 2025, richiama espressamente il fatto che il CONI rientra tra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, dunque, tra i soggetti ai quali risulta applicabile la disciplina sul «pantouflage»;la medesima pronuncia, inoltre, evidenzia che la natura privatistica delle federazioni sportive non esclude automaticamente l’applicazione della normativa anticorruzione, richiamando i poteri esercitati dal CONI nei confronti delle federazioni, tra cui: il riconoscimento ai fini sportivi, l’approvazione di statuti e regolamenti, la vigilanza sugli organi federali, l’approvazione dei bilanci e la possibilità di commissariamento;
  • inoltre, la delibera ANAC n. 493 del 25 settembre 2024, recante linee guida in materia di «pantouflage», include tra i soggetti pubblici di provenienza le amministrazioni ricomprese nell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, tra i soggetti privati di destinazione, anche enti sottoposti a regolazione, vigilanza o finanziamento pubblico;
  • il dott. Malagò ha lasciato la presidenza del CONI il 26 giugno 2025 e, pertanto, alla data del 22 giugno 2026 non sarebbe ancora decorso il periodo previsto dalla disciplina richiamata;

se il Ministro interrogato ritenga opportuno promuovere, per quanto di competenza, un chiarimento preventivo presso le autorità competenti, anche mediante interlocuzione con ANAC e con gli organismi di vigilanza sportiva, al fine di garantire certezza del diritto, trasparenza e uniformità applicativa della normativa anticorruzione nel sistema sportivo.

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