Calcio e Finanza
·9 luglio 2026
Regolamento agenti: dalla Corte Ue una sentenza interlocutoria. Il parere dell’Avv. Lubrano

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·9 luglio 2026

Articolo a cura del Prof. Avv. Enrico Lubrano (Docente di Diritto dello Sport presso la LUISS Guido Carli e Avvocato con esperienza professionale specifica nell’ambito del Diritto Amministrativo e del Diritto dello Sport).
Con sentenza depositata questa mattina, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha confermato una serie di principi generali di Diritto Europeo dello Sport, ma ha rinviato al Giudice Nazionale la valutazione specifica della compatibilità (o meno) di alcune disposizioni del Regolamento per Agenti Sportivi della Federazione Tedesca con i principi della libera concorrenza.
Con la sentenza depositata questa mattina, la Corte di Giustizia per l’Unione Europea ha confermato, in via generale ed astratta, la sottoposizione dei regolamenti sportivi ai principi europei, laddove i primi abbiano un impatto di ordine economico, sia nei confronti di soggetti interni (calciatori e società), sia nei confronti di soggetti esterni (agenti sportivi) all’ordinamento ed sportivo, ribadendo principi già consolidati nella giurisprudenza della Corte, in particolare, nelle sentenze Walrave (1974), Bosman (1995), Wouters (2002), Meca Medina (2006), Superleague (2023), Diarra (2024) e Serang (2025).
In particolare, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, gli atti emanati da soggetti dell’ordinamento sportivo possono giustificare delle deroghe ai principi europei della libera concorrenza soltanto nei limiti in cui gli stessi siano proporzionati e strettamente necessari per il perseguimento dell’obiettivo legittimo di interesse generale, costituito dalla tutela degli interessi di sistema dello sport.
Con la sentenza di questa mattina, quindi, la Corte ha fornito al Giudice del rinvio, una serie di criteri per valutare i presupposti della proporzionalità e della necessarietà delle limitazioni previste dal Regolamento Agenti di calciatori della Federazione Tedesca, ed ha rimesso al Giudice nazionale la valutazione concreta della sussistenza di tali presupposti o meno e, di conseguenza, la compatibilità o meno del Regolamento Tedesco con i principi europei.Enrico Lubrano
In sostanza, la Corte – pur avendo ribadito principi generali rilevanti – non ha fornito riscontro sul caso specifico, avendo preferito rimettere la valutazione della questione specifica al Giudice Nazionale.
Alla luce dei contenuti generali di tale sentenza, l’attenzione si sposta ora sulle due sentenze che la Corte di Giustizia emanerà il prossimo 16 luglio, che potrebbero avere carattere definitivo e dirompente sulle questioni sollevate oppure potrebbero avere un carattere interlocutorio (con rimessioni ai relativi giudici nazionali), come è avvenuto con la sentenza di questa mattina.







































