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Calcio e Finanza

·15 aprile 2026

Ricorso al Tar contro il nuovo regolamento per gli agenti: rischio stop per il decreto

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Un ricorso al Tar del Lazio rischia di incidere in modo significativo sul nuovo regolamento degli agenti sportivi in Italia. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, il procuratore Oliver Arthur, cittadino ghanese e tra i principali agenti nel suo Paese, ha impugnato il DPCM n. 218/2025 attraverso la sua società Arthurlegacy Sports Limited, realtà che gestisce, tra gli altri, Ibrahima Sulemana del Cagliari, l’ex Roma Felix Afena-Gyan (oggi all’Amed, ma di proprietà della Cremonese) e Mike Aidoo, esterno cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e attualmente alla Pergolettese.

Il decreto oggetto del ricorso – “Regolamento di attuazione e integrazione delle norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso all’esercizio di agente sportivo” – dà attuazione al D.Lgs. n. 37/2021 ed è entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 gennaio. Si tratta di un provvedimento che ridefinisce in profondità l’assetto della professione, introducendo un sistema più strutturato e centralizzato.


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Elemento centrale della riforma è il Registro nazionale degli agenti sportivi, affidato al CONI e gestito tramite una piattaforma informatica unica. Il Registro è articolato in diverse sezioni – agenti, società di agenti, agenti stabiliti e agenti domiciliati – e introduce, tra le principali novità, un’area dedicata al deposito dei contratti di mandato sportivo, che dovranno essere registrati presso le Federazioni competenti.

Uno dei punti più delicati riguarda la disciplina degli agenti stranieri, su cui il decreto opera una distinzione netta. Per gli agenti stabiliti provenienti da Paesi UE, SEE e Svizzera è prevista la possibilità di operare in Italia previa procedura di riconoscimento del titolo, eventualmente accompagnata da misure compensative. È inoltre consentita un’attività temporanea e occasionale per cittadini UE, limitata però a un solo mandato per anno solare e con durata massima annuale.

Più restrittivo, invece, il regime previsto per gli agenti extra-UE, categoria in cui rientra lo stesso Arthur. Il decreto richiede che tali soggetti siano abilitati da almeno un anno presso una federazione straniera riconosciuta e che abbiano svolto almeno due mandati nell’ultimo anno. Inoltre, l’attività in Italia deve avvenire tramite domiciliazione presso un agente iscritto al Registro nazionale. L’iscrizione, in questo caso, non è annuale ma trimestrale, rinnovabile una sola volta nel corso dello stesso anno solare.

A tali restrizioni si affiancano due ulteriori limitazioni significative: da un lato, il decreto sembra escludere la possibilità per gli agenti extra-UE di operare tramite società, imponendo di fatto l’esercizio dell’attività esclusivamente in forma individuale; dall’altro, la domiciliazione è preclusa ai soggetti che abbiano domicilio, residenza o sede legale in Italia, San Marino o Città del Vaticano.

È proprio su questo impianto che si fonda il ricorso presentato da Arthur, assistito dall’avvocato Luca Ferrari, Global Head of Sports dello studio legale Withers, insieme all’avvocato Enrico Lubrano (Of Counsel di GA-Alliance e Titolare di Diritto dello Sport presso la LUISS Guido Carli di Roma). La contestazione riguarda, in particolare, il carattere ritenuto sproporzionato e discriminatorio delle limitazioni imposte agli agenti extra-UE.

L’udienza in camera di consiglio per l’esame della richiesta di misure cautelari è fissata per il 6 maggio. In quella sede il Tar del Lazio dovrà decidere sulla sospensione provvisoria delle norme impugnate e, contestualmente, stabilire il calendario del giudizio di merito, che verosimilmente si terrà verso la fine del 2026, con una decisione attesa tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.

Il Tar potrebbe quindi accogliere il ricorso, ritenendo le misure del DPCM sproporzionate e discriminatorie nei confronti degli agenti extra-UE: in tal caso, le disposizioni contestate verrebbero annullate, in tutto o in parte, con efficacia retroattiva e il Governo sarebbe chiamato a intervenire nuovamente sulla materia. Dall’altro lato, il rigetto del ricorso confermerebbe integralmente la validità del decreto.

In ogni caso, la partita non si chiuderebbe al primo grado di giudizio: la sentenza del Tar potrà infatti essere impugnata davanti al Consiglio di Stato, pur rimanendo esecutiva durante l’eventuale secondo grado. Un passaggio che potrebbe prolungare ulteriormente i tempi e mantenere aperta una questione destinata ad avere impatti rilevanti sul mercato degli agenti.

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