L'agente Ramadani assolto per frode fiscale: «Non doveva dichiarare redditi in Italia» | OneFootball

L'agente Ramadani assolto per frode fiscale: «Non doveva dichiarare redditi in Italia» | OneFootball

In partnership with

Yahoo sports
Icon: Calcio e Finanza

Calcio e Finanza

·20. Januar 2026

L'agente Ramadani assolto per frode fiscale: «Non doveva dichiarare redditi in Italia»

Artikelbild:L'agente Ramadani assolto per frode fiscale: «Non doveva dichiarare redditi in Italia»

L’agente Fali Ramadani e un suo collaboratore non avevano uno «stabile radicamento professionale» come «agenti sportivi» in Italia, dove erano presenti in modo molto limitato, e non hanno «costituito una stabile organizzazione personale nel Paese per le società» estere che rappresentavano. E, dunque, sui redditi prodotti con quei contratti «rilevanti per il calcio italiano» non c’era alcun obbligo di dichiarazione al Fisco.

Lo scrive la gup di Milano Nora Lisa Passoni nelle motivazioni della sentenza con cui, il 10 novembre, ha assolto in abbreviato con la formula «perché il fatto non sussiste» il procuratore di calciatori macedone, tra i più importanti al mondo nel suo settore, che era finito imputato, assieme ad un collaboratore, per evasione fiscale per circa 6 milioni di euro in relazione ai contratti di acquisto o vendita, tra il 2018 e il 2022, di Dusan Vlahovic, Federico Chiesa, Miralem Pjanic, Kalidou Koulibaly, Ivan Perisic, Ante Rebic e altri.


OneFootball Videos


«Esprimiamo grande soddisfazione per il tenore delle motivazioni della sentenza che ha assolto Abdilgafir Ramadani dalla contestazione di omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi in Italia per gli anni 2016-2021 – spiegano gli avvocati Armando Simbari, Ilaria Curti e Luca Ferrari –. La motivazione scolpisce in modo netto quanto affermato sin dall’inizio dalla difesa, e cioè che non vi erano i presupposti per contestare al Ramadani alcuna stabile organizzazione in Italia». Il manager sportivo non ha operato «in modo continuativo in Italia, dove è sempre rimasto per pochi giorni l’anno e non ha mai avuto una organizzazione stabile. Tutti i contratti sottoscritti in Italia – proseguono i legali – sono stati il risultato di una attività di negoziazione condotta spesso all’estero e con interlocutori esteri. Giustamente, il Giudice ha quindi escluso l’elemento oggettivo del reato, prima ancora che il dolo».

Nell’inchiesta dei pm Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi e del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Gdf l’accusa era di aver omesso di dichiarare al Fisco italiano compensi professionali per quelle operazioni di compravendita. Compensi sui quali Ramdani, secondo i pm, avrebbe dovuto pagare le imposte in Italia. In aula, poi, i due pubblici ministeri avevano chiesto l’assoluzione «perché il fatto non costituisce reato», ravvisando la mancanza del dolo e sostenendo, dunque, che Ramadani e l’altro imputato non avrebbero avuto la consapevolezza della presunta violazione delle norme, che sarebbe avvenuta tramite l’irlandese Primus Sports Consultancy Ltd.

Per la gup, anche «la più volte rimarcata unicità del caso», che non ha precedenti, non rende «ragionevole» l’ipotesi che i due imputati potessero essere consapevoli di «un obbligo fiscale». Prima di tutto, però, secondo la giudice, in questa vicenda non c’è il reato di evasione fiscale dal punto di vista «oggettivo». «Ramadani, nel 2024 – spiegano ancora i legali – aveva ritenuto di definire in modo transattivo le richieste del Fisco solo per evitare un lungo contenzioso, ma consapevole che prima o poi la sua totale estraneità ai fatti sarebbe stata accertata. Oggi, la motivazione della sentenza ripaga Ramadani di quella fiducia e consapevolezza».

(Image credit: Depositphotos)

Impressum des Publishers ansehen