DirettaCalcioMercato
·25 novembre 2025
Cori contro Vlahović: maxi-multa alla Fiorentina dopo il match con la Juventus

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·25 novembre 2025

La sfida tra Fiorentina e Juventus non si è conclusa con il solo verdetto del campo. A tenere banco nelle ore successive è stata soprattutto la decisione del giudice sportivo, chiamato a pronunciarsi su quanto accaduto sugli spalti durante il match. L’atmosfera al “Franchi”, già tesa per il ritorno dell’ex attaccante bianconero Dusan Vlahovic, è infatti degenerata più volte nel corso del primo tempo.
Una parte della tifoseria viola ha intonato cori offensivi e con contenuti discriminatori rivolti proprio al numero 9 juventino. La gravità degli episodi ha costretto il direttore di gara a fermare il gioco per due brevi sospensioni, interrompendo il ritmo della partita e richiamando ufficialmente il pubblico all’ordine tramite altoparlante.
Non è stato l’unico episodio registrato. Nel finale, allo scadere del secondo tempo, un fumogeno è stato scagliato dagli spalti occupati dai sostenitori della Fiorentina verso il settore riservato ai tifosi bianconeri, senza fortunatamente provocare conseguenze dirette ma contribuendo a creare ulteriore tensione.
Alla luce di queste circostanze, il giudice sportivo ha deciso di comminare due sanzioni distinte alla società gigliata. La prima è una multa di 20.000 euro, accompagnata da diffida, per i cori discriminatori che hanno interrotto la gara.
“Ammenda di € 20.000,00 e diffida: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, rivolto cori insultanti e discriminatori nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, che costringevano l’Arbitro a interrompere la gara per due volte per circa quattro minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.
La seconda prevede un’ammenda aggiuntiva di 10.000 euro per il lancio del fumogeno. Entrambe le penalità risultano mitigate in base all’articolo 29, comma 1 lettera b del Codice di Giustizia Sportiva, che consente una riduzione qualora il club abbia collaborato o adottato misure utili per limitare gli episodi.
“Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 49° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.









































